Il Collegio dei docenti della Scuola cantonale di commercio di Bellinzona, riunitosi martedì 2 giugno 2015, aderisce alle numerose prese di posizione degli altri istituti scolastici del cantone, che esprimono forti perplessità in merito all’impostazione di fondo del documento “Profilo e compiti istituzionali dell’insegnante della scuola ticinese”, alle quali aggiunge inoltre le seguenti considerazioni:

1) Il documento si dichiara “strumento orientativo”. In realtà, una volta conclusosi il periodo di consultazione, il documento avrà, per legge, valore normativo, perlomeno nei seguenti ambiti decisionali:

  • Assunzione di nuovi docenti.
  • Passaggio da incarico a nomina.
  • Sanzioni disciplinari.

Basi legali: articoli 8, 17, 22 e seguenti, 32 e seguenti LORD in relazione agli articoli 8, 10, 12, 45 Legge della scuola.

2) Il documento contiene una serie di requisiti a prima vista “lapalissiani”, che in realtà assumono un carattere estremamente arbitrario al momento dell’applicazione pratica, dando così origine, in virtù del valore normativo che assumeranno, a una “codificazione dell’arbitrarietà” nelle decisioni amministrative esposte precedentemente. Alcuni esempi:

  • L’insegnante ha propensione per la riflessione.
  • L’insegnante dispone e s’impegna a sviluppare le seguenti caratteristiche di grande importanza per quanto riguarda l’insegnamento: pazienza, autocontrollo, empatia, flessibilità, apertura mentale, coerenza e carisma.
  • L’insegnante ama la cultura.
  • L’insegnante mostra apertura verso i temi della comunità e della società civile.
  • L’insegnante ricerca attivamente la collaborazione con altri.
  • L’insegnante sa esercitare l’ascolto attivo.
  • L’insegnante, quando confrontato con situazioni conflittuali, sa analizzare, riflettere, prendere posizione e sviluppare dinamiche positive al loro interno.
  • L’insegnante sa individuare sintomi di difficoltà e disagio quando si pone in relazione con altre persone, sa favorire la socializzazione e dà delle risposte in chiave preventiva a questi fenomeni, coinvolgendo quando necessario i servizi specializzati.

3) Altri requisiti sono oggettivamente aleatori (cioè la loro raggiungibilità è fortemente condizionata da condizioni esterne non controllabili dal docente), ciò che porta nuovamente al problema della “codificazione dell’arbitrarietà”. Ad esempio:

  • L’insegnante interpreta correttamente sintomi di difficoltà e disagio nell’apprendimento manifestati dagli allievi e dà delle risposte in chiave preventiva a questi fenomeni, coinvolgendo in seguito se necessario le istanze competenti.
  • L’insegnante possiede e utilizza adeguatamente conoscenze valide rispetto alle dinamiche familiari che possono aiutare o frenare l’apprendimento dell’allievo.
  • L’insegnante sa gestire l’imprevisto, valorizzando l’inatteso, anche ciò che a prima vista può apparire errato o inopportuno.
  • L’insegnante comunica e si pone in relazione in modo efficace con gli alunni e le famiglie, mettendoli in grado di comprendere i percorsi di apprendimento.
  • L’insegnante suggerisce alle famiglie le modalità migliori per sostenere i propri figli nelle attività di studio a domicilio.

4) Altri requisiti contenuti nel documento potrebbero avere un senso se declinati in senso “orientativo”. Attribuendo loro un valore normativo invece costituiscono una violazione del principio costituzionale della “libertà d’insegnamento” (previsto anche dall’articolo 46 Legge della scuola). Questo problema si verifica ad esempio nei requisiti relativi alle competenze nell’uso e nella gestione di risorse digitali per l’apprendimento (RDA).

 

Il Collegio dei docenti propone quindi al DECS di ritirare il documento e di procedere ad una riformulazione più specifica e mirata agli obiettivi di carattere amministrativo-legislativo che esso vuole raggiungere, eliminando i requisiti di carattere arbitrario o limitativo della libertà d’insegnamento. Ad esempio:

  • L’armonizzazione dei criteri di assunzione del dipartimento con i criteri di valutazione della formazione pedagogica può essere effettuata con un documento amministrativo più specifico.
  • Altri rafforzamenti normativi su temi specifici di portata generale devono invece essere affrontati in sede legislativa (come ad esempio è stato recentemente fatto con la nuova legge sulla formazione continua).